Decreto correttivo 106/2009 al Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008

Il 20 agosto u.s. è entrato in vigore il decreto correttivo 106/2009 che modifica il D.lgs. 81/2008 testo unico sicurezza.

Potremmo , per certi versi, considerarlo migliorativo; ha di fatto ridotto in maniera significativa le implicazioni di natura penale e ridimensionato l’apparato sanzionatorio.

L’ambito più interessato  è, senz’altro, quello dell’edilizia.

Di seguito, molto sinteticamente ed in maniera non esaustiva, elenchiamo le principali modificazioni:

1. SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

Possono essere adottati provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, secondo l’allegato 1, o qualora venga riscontrato più del 20% della forza lavoro irregolare, in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

2. COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS AZIENDALE

Il D. Lgs. 106/2009 ha di fatto abrogato l’obbligo annuale di comunicazione del nominativo del RLS, a meno che non siano intervenute variazioni di nominativo o di numero e a patto che sia stato comunicato in occasione della prima nomina.

Resta invariato in caso di nomina ex novo l’obbligo di tale comunicazione entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di nomina.

3. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
• Può essere su supporto informatico e avere data certa anche attestata dalal firma congiunta del DL, RSPP,RLS, MC.
• In caso di nuove attività obbligo di redigere il DVR entro 90 gg dalla data di inizio attività
• Rielaborato entro 30 gg. dal verificarsi dell’evento che ne richiede la rielaborazione.

4. STRESS LAVORO COLLEGATO
L’obbligo della stesura della valutazione del rischio da stress lavoro collegato, per tutte le aziende, è posticipato al 20 agosto 2010

5. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In caso di contratti di appalto l’obbligo di redigere il DUVRI (sempre che essi non comportino esposizione a particolari rischi) non si applica :
• Servizi di natura intellettuale
• Alle mere forniture di materiale o attrezzature
• Ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni

6. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Alcuni settori, quali quello della “sanificazione tessile” e dello “strumentario chirurgico” nonché i lavoratori autonomi saranno entro dodici mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 106/2009 quindi entro 20 08/2010, soggetti a un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza acquisite anche attraverso percorsi formativi (per i lavoratori autonomi).
Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso uno strumento che consenta la continua verifica delle imprese e dei lavoratori autonomi. Tale strumento opererà per mezzo dell’attribuzione, alle imprese e dei lavoratori autonomi, di un punteggio iniziale che ne misuri l’idoneità soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio determinerà l’impossibilità per l’impresa e per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

N.B.: AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI, SEBBENE NON OBBLIGATORI, E’ CONSIGLIABILE LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA.

7. DIRIGENTI E PREPOSTI
Obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione ed addestramento.
8. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS
Non più necessario per le mere forniture di materiali o attrezzature sufficiente dimostrare idoneità tecnico professionale e DURC

9. SEGNALETICA DI SICUREZZA
Entro 20 agosto 2010 sarà emanato un regolamento per l’individuazioni delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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