Rischio radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro

26 Aprile 2010: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEI LUOGHI DI LAVORO

Entro il 26 Aprile 2010 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali, con particolare riferimento agli effetti tossici che queste possono avere su occhi e cute.

La valutazione deve essere effettuata con riferimento a:

  • misurazione dei livelli di radiazioni ottiche artificiali a cui i lavoratori sono esposti;

  • eventuali attrezzature di lavoro alternative al fine di ridurre i valori di esposizione;

  • eventuali metodi di riduzione dell’esposizione o, ove possibile, l’eliminazione;

  • sorveglianza sanitaria.

Il rischio di radiazioni ottiche artificiali è presente dove vengono utilizzate attrezzature, macchine ed impianti che comportano l’emissione di radiazioni UV (comprendenti UVA, UVB, UVC), visibili, infrarosse e laser.

Le più diffuse tipologie di macchinari che costituiscono sorgente per tali radiazioni sono ad esempio:

- lampade per indurimento resine, ricerca difetti, fotoincisione;
- lampade “a luce diurna” (per teatri di posa, studi fotografici etc.);
- lampade per la sterilizzazione;
- attrezzature per la saldatura (ad arco e al plasma);
- forni di fusione;

- riscaldatori radianti;
- attrezzature per trattamenti estetici;
- laser.

Successivamente alla verifica di tale esposizione potrebbe essere necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio eventualmente già redatto.

Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro, Dirigente e Medico Competente, in caso di mancato adempimento a tale obbligo, sono quelle previste negli artt. 219 e 220 del Testo Unico (D.Lgs 81/08).

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