Come già sappiamo, l’art. 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Tra tali rischi rientrano anche quelli derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Qualora sul luogo di lavoro siano presenti e utilizzate attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione previsti dal decreto sopra citato e tenuto conto del progresso tecnico, l’obbligo del rispetto di tali valori è entrato in vigore il 6 luglio u.s.
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche ex art. 181 D.lgs 81/08, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. In ogni caso tale valutazione deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
VALUTAZIONE RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE
Come già sappiamo, l’art. 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Tra tali rischi rientrano anche quelli derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Qualora sul luogo di lavoro siano presenti e utilizzate attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione previsti dal decreto sopra citato e tenuto conto del progresso tecnico, l’obbligo del rispetto di tali valori è entrato in vigore il 6 luglio u.s.
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche ex art. 181 D.lgs 81/08, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. In ogni caso tale valutazione deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Dott.ssa Micaela Veronelli
veronelli@venetaconsulenze.it