Dal 1° agosto 2010 decorre l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.
L’art. 28 D.lgs 81/2008 s.i. e m. stabilisce che la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli derivanti dallo stress lavoro-correlato.
Lo stress o stress positivo, che non è una “malattia” ma una modalità fisiologica di adattamento alle circostanze, a volte si può trasformare in uno stress negativo che può manifestarsi con patologie e modalità differenti. E’ stato valutato che un lavoratore europeo su quattro ne soffre e la metà di tutte le assenze per malattia sarebbe imputabile sempre allo stress.
Effettuando la valutazione di tale rischio, avrete la concreta possibilità di migliorare la Vostra organizzazione, ottenendone vantaggi economici, gestionali e sociali.
Mediante il nostro supporto, con il medico del lavoro ed eventualmente con l’aiuto di uno psicologo, avrete la possibilità di iniziare un processo di osservazione, di analisi e di acquisto di consapevolezza dei fattori di stress, a vantaggio del miglioramento del rendimento di ciascun lavoratore e della riduzione delle assenze.
Noi siamo in grado di affiancarVi in questa valutazione, accompagnandoVi nel percorso, individuando con Voi le eventuali azioni migliorative da intraprendere.
Contattateci per ogni ulteriore informazione.
Dott.ssa Micaela Veronelli


VALUTAZIONE RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE
Come già sappiamo, l’art. 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Tra tali rischi rientrano anche quelli derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Qualora sul luogo di lavoro siano presenti e utilizzate attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione previsti dal decreto sopra citato e tenuto conto del progresso tecnico, l’obbligo del rispetto di tali valori è entrato in vigore il 6 luglio u.s.
La valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche ex art. 181 D.lgs 81/08, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. In ogni caso tale valutazione deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Dott.ssa Micaela Veronelli
veronelli@venetaconsulenze.it