DESIGN & ANTINCENDIO PER LA CASA

DA OGGI 24 NOVEMBRE 2011 VENETA CONSULENZE INIZIA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ANTINCENDIO PER LA CASA.

UNA SERIE PENSATA PER LA SICUREZZA IN AMBIENTE DOMESTICO ALL’INSEGNA DEL DESIGN.

SFOGLIA LA PAGINA “ANTINCENDIO E DESIGN” PER SCOPRIRE CHE DA OGGI  E’ POSSIBILE ESSERE SICURI IN CASA CON UN VERO COMPLEMENTO DI ARREDAMENTO.

BUONA VISIONE A TUTTI E……SICURI è MEGLIO!

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Pubblicato il DPR 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Pubblicato in G.U. il 8/11/2011 con entrata in vigore il 23/11/2011 il regolamento disciplina la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti  sospetti di inquinamento o confinati.

Scarica, al link sottostante, il testo del DPR nr.177/11 in pdf. nel documento riepilogativo con chiarimenti a lato.

DPR 14_9_2011 NR. 177 AMBIENTI CONFINATI

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In arrivo la “patente a punti” in edilizia!

È stato presentato al Ministero del Lavoro un “Avviso comune”, firmato dalle associazioni di categoria sindacali e datoriali, sulla Patente a Punti in edilizia, il nuovo strumento per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

La patente sarà un requisito essenziale per operare nel settore edilizio e verrà consegnata dalla sezione speciale dell’edilizia, istituita presso la Camera di Commercio competente.
Per ottenere la patente le aziende dovranno possedere alcuni requisiti, che andranno riconfermati ogni tre anni:

  • requisito di onorabilità: nessun procedimento in corso né condanne definitive;
  • aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • aver designato il responsabile tecnico che deve possedere un titolo di studio adeguato, aver frequentato un corso su edilizia, urbanistica, normativa tributaria, contrattuale, ambientale, tecnica, salute e sicurezza sul lavoro, tutela del consumatore, gestione d’impresa e sulla legislazione delle opere pubbliche;
  • avere capacità tecnico finanziaria sufficiente a garantire il rispetto delle regole.

Inoltre, la patente partirà da un minimo di 25 punti per i lavoratori autonomi, fino a un massimo di 120 per imprese con 200 dipendenti.

La decurtazione dei punti avverrà in funzione delle effrazioni commesse, partendo da 2 punti in caso di mancanza del Documento di Valutazione Rischi. In caso di incidenti mortali, oltre al procedimento penale, l’imprenditore vedrà anche la perdita di 10 punti.
Per recuperare i punti persi il datore di lavoro, il responsabile tecnico o il direttore tecnico dovranno seguire corsi di formazione specifici.

per scaricare l’avviso cliccare il link sottostante:

AvvisoComune_PatenteaPunti

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Qualificazione delle imprese: si parte con l’edilizia

Si comincia con la “patente a punti” nell’edilizia e si andrà avanti, sulla scorta dell’esperienza e dei risultati ottenuti in questo settore, con l’estensione dello strumento ad altri ambiti di attività. “La patente a punti” sarà solo uno dei bracci operativi del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sistema complessivo della qualificazione darà vita a una rigorosa selezione degli attori e costituirà elemento preferenziale per la loro partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, se correlati ai medesimi appalti e subappalti.

Un sistema che sarà fondato sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza acquisite da imprese e lavoratori autonomi, anche attraverso percorsi formativi mirati. Il Dpr. che tradurrà in norma il “sistema di qualificazione”  è chiamato a individuare misure di maggior tutela rispetto a quelle generali previste per ogni luogo di lavoro dal Testo Unico, applicabili ai settori a maggior rischio infortunistico con l’obiettivo di abbattere i relativi indici di rischiosità. In tali contesti, verrà richiesto alle imprese e ai lavoratori autonomi di garantire il possesso di requisiti organizzativi e professionali idonei a garantire il miglioramento della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La patente a punti consentirà una verifica continua della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, mediante l’attribuzione a questi operatori di un punteggio iniziale, soggetto a decurtazione se saranno accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riferibili al datore. L’azzeramento del punteggio, in seguito alla ripetuta violazione delle norme sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, determinerà l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di continuare a svolgere attività nel settore edile. In altre parole, gli operatori che non si attesteranno su livelli di tutela adeguati e, di fatto, elevati, saranno messi fuori mercato.

Il lavoro della Commissione consultiva per la regolamentazione della patente a punti insiste sugli elementi da valutare per l’attribuzione o la decurtazione del punteggio,cercando un buon equilibrio tra l’obiettivo di una maggiore ed effettiva tutela per i lavoratori, unito alla creazione di opportunità per imprese, e quello di evitare eccessive rigidità e penalizzazioni per gli operatori.

Tra gli elementi indicati dal legislatore si rammentano l’effettuazione di attività di formazione o l’assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Il meccanismo della patente a punti, una volta  avviato e sperimentato, potrà essere esteso ad altri settori, sempre  sulla scorta di accordi inter confederali stipulati a livello nazionale da sindacati e datori.

In proposito il Decreto legislativo 81 del 2008 (nel testo modificato dal decreto legislativo 106 del 2009) già individua nuovi ambiti per laqualificazione delle imprese: si tratta della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, settore caratterizzato da intensi fenomeni di dumping sociale e contrattuale negli appalti.

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D.M. 24 gennaio 2011, n. 20: ACCUMULATORI AL PIOMBO – sostanze assorbenti e neutralizzanti

Il Decreto del Ministero delAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 24 gennaio 2011, pubblicato in G.U. il 24 marzo 2011, prevede l’obbligo che gli impianti dove è realizzato stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo si dotino di idonei quantitativi di sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita della soluzione acida contenuta negli accumulatori stessi.

Il Decreto prevede, in base alle diverse tipologie di utilizzo delle batterie al piombo, dei quantitativi minimi di prodotto assorbente e neutralizzante che deve essere presente e specifiche.

Il materiale utilizzato deve essere preventivamente testato da Universi e/o istituti specializzati e deve essere espressamente indicato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida.

LEGGI SINTESI DECRETO: D.M.24 gennaio 2011 nr 20 ACCUMULATORI AL PIOMBO

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Attrezzature di lavoro: proroga del DM che regolamenterà le verifiche periodiche

Pubblicata la proroga al Decreto dell’11 aprile scorso, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo“.

Il Decreto che doveva entrare in vigore il 28 luglio 2011, entrerà in vigore il 24 gennaio 2012, a 270 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

leggi il decreto: proroga verifiche

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Auto-certificazione? : Condannato un DdL per omessa stesura del documento di valutazione dei rischi in azienda con meno di 10 lavoratori.

Un datore di lavoro è stato condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico dell’A.S.L. di Lanciano, perché aveva omesso di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.

L’imputato, in sede di ricorso, affermava che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Quindi il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.

La Corte Penale ha rigettato il ricorso, affermando che seppur il D.Lgs. n. 626 non prevedesse l’obbligo di redazione del D.V.R., l’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 28; inoltre l’art. 29 prevede comunque modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti (vi è quindi anche continuità normativa).

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Approvato il ” 231 Ambiente”: recepisce le direttive n. 2008/99 e 2009/123

Il Consiglio dei Ministri n.145 del 07/07/2011 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce le direttive n. 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di 
- incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente
- sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non sancite come reati
- ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali.

Due le nuove fattispecie incriminatrici introdotte nel codice penale per sanzionare:
- la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto.

Nella sostanza, l’ente (leggi persona giuridica) sarà chiamata a rispondere in sede amministrativa se nel trarre vantaggi economici cagiona danni all’ambiente.

Si rammenta che la logica della legge ex 231/2001 trova applicazione per una serie di reati che possono essere perpetrati da funzioni apicali e non interne all’azienda sfuggite al controllo (leggi vigilanza) dell’ente stesso, per le quali il giudice erogherà sanzioni in misura di “quote” da 1 a 100 per un valore, funzionale alla solidità economica e alle “colpe” dell’ente, oscillante tra le 250,00 ed le 1.500,00 euro a quota.

L’adozione di un modello organizzativo, se efficace ed efficientemente applicato da parte dell’ente, risulta essere l’unico strumento esimiente dalla responsabilità amministrativa dell’ente stesso.


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Cassazione Penale, 07 giugno 2011, n. 22541 – Pavimento scivoloso in una trattoria e infortunio di un cuoco per mancanza di scarpe antiscivolo

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Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio a dipendente con mansioni i cuoco: quest’ultimo, non dotato di scarpe antiscivolo, scivolando sul pavimento della cucina della trattoria gestita dall’imputato mentre riempiva la lavastoviglie servendosi di una pentola d’acqua bollente, riportava gravi lesioni.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione – Rigetto.

La Suprema Corte afferma che, con argomentazioni del tutto condivisibili e strettamente ancorate ad una congrua e perspicua valutazione delle risultanze istruttorie, la Corte d’appello di Trieste ha legittimamente ritenuto, sulla base del dato certo costituito dalla localizzazione delle ustioni riportate dalla parte offesa, in special modo nelle parti anteriori del busto, degli arti superiori e dell’addome nonché alle natiche ed al volto, come attestato nel certificato stilato dal medico del pronto soccorso, che comunque il cuoco si fosse procurato le ustioni cadendo a terra e che concausa determinante dell’infortunio fosse il fatto che il pavimento della cucina era, in quel momento, bagnato; ciò anche in base al dato di comune esperienza che una siffatta eventualità si possa verificare nella  cucina di un ristorante, non foss’altro che per la produzione rilevante di vapor d’acqua. Entrambi i giudici di merito con motivazione non contestabile, hanno giudicato inattendibili i testi a discarico.

Ovviamente il non aver dotato il cuoco di calzature antisdrucciolevoli, dotate di indubbia valenza antinfortunistica in relazione alle mansioni svolte in ambiente scivoloso, integra un’omissione colposamente rilevante fin dal momento della costituzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando quindi la circostanza del controllo personalmente non esercitato sul dipendente dal datore di lavoro, il giorno del fatto.

Ove a tale precetto – dettato in generale, a tutela dell’incolumità del lavoratore dipendente – l’imputato avesse prestato osservanza, l’evento – pacificamente prevedibile ed evitabile attese le condizioni in cui la parte offesa era tenuta a svolgere le proprie mansioni – sarebbe stato scongiurato.

Pacifica quindi la sussistenza del nesso di causa, correttamente ribadita dai Giudici di merito.

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IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ESISTE UNA CONVENIENZA?

VENETA CONSULENZE S.R.L.  realizza impianti fotovoltaici.

Lo scetticismo da parte dei clienti è sempre funzionale di una incertezza del ritorno economico data la natura “a lungo termine” dell’operazione finanziaria.

Una considerazione è d’obbligo: Ad oggi l’operazione ha un tasso di rendimento che oscilla tra il 10 ed il 15 %;  seppure gli incentivi dovessero essere dimezzati, non vale sempre la pena affrontare l’investimento considerando che i calcoli di redditività dell’impianto non tengono mai conto degli aumenti del costo dell’energia e della svalutazione monetaria?  Non dimentichiamo che l’impianto produrrà energia anche passati i 20 anni; la maggior parte dei pannelli sono garantiti per una resa dell’80% dopo i 25 anni!

Per fugare ogni dubbio, fermo restando che aspettiamo il nuovo conto energia di prossima emanazione per convalidarne i dati, di seguito ipotizziamo due diversi scenari ricordando che gli importi sono puramente indicativi.

- Redditività e ritorno dell’investimento


Il proprietario di un impianto fotovoltaico recupera il capitale investito per la realizzazione dell’impianto durante gli anni di funzionamento dello stesso.

In particolare il beneficio economico per un impianto con potenza inferiore ai 20 kWp connesso alla rete avvalendosi del servizio di scambio sul posto è costituito da due componenti:

  1. l’incentivo statale, erogato per 20 anni da GSE Spa in base a tutta l’energia prodotta dall’impianto;
  2. il risparmio sulla bolletta elettrica in base alla quantità di energia prodotta e consumata.

Incentivazione

L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al decreto del 19 febbraio 2007, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, assume il valore di cui alla tabella presente nel conto energia. La tariffa individuata è riconosciuta per un periodo di vent’anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Valutiamo l’ammontare dell’incentivazione, mettendo a confronto la stessa potenza di 1kWp (circa 8 m² di pannelli fotovoltaici), parzialmente integrati, in 3 diverse zone dell’Italia: Nord, Centro, Sud.

Producibilità annua KWh

Incentivo annuo €/anno

Nord

1.150

1150 x 0.44 = 506

Centro

1.350

1350 x 0.44 = 594

Sud

1.550

1550 x 0.44 = 682

Risparmio

Quando l’utente accende una lampadina, il sistema utilizzerà prima l’energia elettrica prodotta dai pannelli (senza andare quindi a gravare sui consumi in bolletta), e poi quella erogata dalla rete.

Supponiamo che l’energia prodotta annualmente sia pari a quella consumata. Stimando il costo di acquisto dell’energia elettrica a 0,18 €/KWh, facendo una media tra quelle che sono le diverse tariffe applicate alle utenze residenziali o business, il risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica sarà:

Energia prodotta/consumata  annua KWh

Risparmio in bolletta €/anno

Nord

1.150

1150 x 0.18 = 207

Centro

1.350

1350 x 0.18 = 243

Sud

1.550

1550 x 0.18 = 279

Nel caso in cui l’energia prodotta dai pannelli sia inferiore a quella consumata, si pagherà in bolletta solo l’energia effettivamente prelevata; nel caso in cui l’energia prodotta sia superiore al consumo, l’elettricità in eccesso viene accantonata automaticamente in rete e resa disponibile per i successivi 3 anni.

Beneficio Economico Totale

Complessivamente il guadagno economico annuale per un utente dotato di un impianto fotovoltaico da 1 KWp, parzialmente integrato e con scambio sul posto è pari a:

Incentivo annuo €/anno

Risparmio in bolletta €/anno

Beneficio economico totale (per 20 anni)

€/anno

Nord

506

207

713

Centro

594

243

837

Sud

682

279

961

Ritorno dell’investimento

In prima approssimazione il periodo di ritorno dell’investimento può essere calcolato dal rapporto tra il costo dell’impianto e il beneficio economico dell’energia elettrica prodotta e non prelevata dall’impianto. Per una valutazione di massima, consideriamo un impianto di 3 kW parzialmente integrato: si può fare riferimento ad un costo medio dell’impianto di circa € 20.500 .

Beneficio economico totale (per 20 anni)

€/ anno

Costo impianto stimato

Redditività

Tempo di ritorno investimento

anni

Guadagno in 20 anni

Nord

2.139

20.500

5,2%

10

€ 21.390

Centro

2.511

20.500

6,7%

9

€ 27.620

Sud

2.883

20.500

8,4%

8

€ 34.590

Questo è il calcolo del ritorno dell’investimento semplice. Una analisi più dettagliata dovrebbe considerare almeno tre ulteriori aspetti: l’aumento del costo dell’energia (nel corso del 2006 è stato del 14%); il costo del denaro; la decrescita della produttività dell’impianto fotovoltaico (si stima una decrescita dello 0,4% annuo).

Ad impianto pagato si avrà una rendita certa e continuativa. Il calcolo del pay-back semplice fornisce comunque una indicazione sulla convenienza economica di questo investimento.

Contattaci per informazioni o per un preventivo, saremo lieti di confrontarci in tutta serenità.

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