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	<title>Veneta Consulenze</title>
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	<description>Soluzioni - Servizi - Forniture</description>
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		<title>VALUTAZIONE RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetaconsulenze.it/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Come già sappiamo, l’art. 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Tra tali rischi rientrano anche quelli derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Qualora sul luogo di lavoro siano presenti e utilizzate attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione previsti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come già sappiamo, l’art. 28 del D.lgs 81/08 stabilisce che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Tra tali rischi rientrano anche quelli derivanti dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche. Qualora sul luogo di lavoro siano presenti e utilizzate attrezzature che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione previsti dal decreto sopra citato e tenuto conto del progresso tecnico, l’obbligo del rispetto di tali valori è entrato in vigore il 6 luglio u.s.</p>
<p>La valutazione del rischio derivante dall’esposizione alle vibrazioni meccaniche ex art. 181 D.lgs 81/08, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. In ogni caso tale valutazione deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.     <strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Dott.ssa Micaela Veronelli</strong></p>
<p><strong>veronelli@venetaconsulenze.it</strong></p>
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		<title>VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.venetaconsulenze.it/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Dal 1° agosto 2010 decorre l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.
L’art. 28 D.lgs 81/2008 s.i. e m. stabilisce che la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi, ivi compresi quelli derivanti dallo stress lavoro-correlato.
Lo stress o stress positivo, che non è una “malattia” ma una modalità fisiologica di adattamento alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal 1° agosto 2010 decorre l’obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato.</p>
<p>L’art. 28 D.lgs 81/2008 s.i. e m. stabilisce che la valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro, deve riguardare <span style="text-decoration: underline;">tutti</span> i rischi, ivi compresi quelli derivanti dallo stress lavoro-correlato.</p>
<p>Lo stress o <span style="text-decoration: underline;">stress positivo</span>, che non è una “malattia” ma una modalità fisiologica di adattamento alle circostanze, a volte si può trasformare in uno <span style="text-decoration: underline;">stress negativo</span> che può manifestarsi con patologie e modalità differenti. E’ stato valutato che un lavoratore europeo su quattro ne soffre e la metà di tutte le assenze per malattia sarebbe imputabile sempre allo stress.</p>
<p>Effettuando la valutazione di tale rischio, avrete la concreta possibilità di migliorare la Vostra organizzazione, ottenendone vantaggi economici, gestionali e sociali.</p>
<p>Mediante il nostro supporto, con il medico del lavoro ed eventualmente con l’aiuto di uno psicologo,  avrete la possibilità di iniziare un processo di osservazione, di analisi e di acquisto di consapevolezza dei fattori di stress, a vantaggio del miglioramento del rendimento di ciascun lavoratore e della riduzione delle assenze.</p>
<p>Noi siamo in grado di affiancarVi in questa valutazione, accompagnandoVi nel percorso, individuando con Voi le eventuali azioni migliorative da intraprendere.</p>
<p> </p>
<p>Contattateci per ogni ulteriore informazione.</p>
<p> </p>
<p>Dott.ssa Micaela Veronelli  </p>
<p> </p>
<p><strong> </strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Implementazione di un Modello di Organizzazione ex art. 30 D.lgs 81/08</title>
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		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Al fine di sensibilizzare le imprese rendendo la sicurezza parte integrante della politica e della strategia aziendale, la Regione Veneto ha deliberato un bando di Concorso per l’attribuzione di contributi a fondo perduto da assegnare a soggetti, pubblici e privati, che realizzino interventi finalizzati a migliorare la propria organizzazione, implementando dei Sistemi di Gestione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di sensibilizzare le imprese rendendo la sicurezza parte integrante della politica e della strategia aziendale, la Regione Veneto ha deliberato un bando di Concorso per l’attribuzione di contributi a fondo perduto da assegnare a soggetti, pubblici e privati, che realizzino interventi finalizzati a migliorare la propria organizzazione, implementando dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro (SGSL).</p>
<p>Le domande devono, a pena di inammissibilità, essere presentate entro il 14 giugno 2010. I progetti ammessi al contributo potranno poi essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della notifica all’ammissione del contributo.</p>
<p>L&#8217;adozione di un efficace SGSL ai sensi dell’art. 30 D.lgs 81/08 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.lgs 231/01.</p>
<p>Dott.ssa Micaela Veronelli</p>
<p>veronelli@venetaconsulenze.it</p>
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		<title>Chiarimento del Ministero del lavoro circa l’interpretazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni”</title>
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		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
Che cosa si intende per &#8220;lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni&#8221; ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008? In via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><span style="color: #000000;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Che cosa si intende per &#8220;lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni&#8221; ai sensi dell’art.26, comma 3-bis del D. lgs. 81/2008? </strong></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">In via preliminare, si osserva che la </span><em><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial,Arial; font-size: small;">ratio </span></span></em><span style="font-size: small;">sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., le imprese appaltatrici di servizi che comportino l’espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell’ambito delle prestazioni manutentive). </span></span><span style="color: #000000;">Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare &#8211; tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26.</span></p>
<p></span></span></p>
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		<title>Nuove regole per l’uso dei sistemi di videosorveglianza fissate dal Garante.</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Alla luce dell’aumento massiccio di sistemi di sorveglianza l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, ha emesso un nuovo provvedimento fissando le regole alle quali dovranno conformarsi per 
installare telecamere sia soggetti pubblici sia privati. 
In particolare le telecamere ed i sistemi di videosorveglianza dovranno essere segnalati con appositi cartelli 
e, nel caso siano collegati alle forza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla luce dell’aumento massiccio di sistemi di sorveglianza l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati </p>
<p>Personali, ha emesso un nuovo provvedimento fissando le regole alle quali dovranno conformarsi per </p>
<p>installare telecamere sia soggetti pubblici sia privati. </p>
<p>In particolare le telecamere ed i sistemi di videosorveglianza dovranno essere segnalati con appositi cartelli </p>
<p>e, nel caso siano collegati alle forza di polizia, questo dovrà essere specificato. Per quanto riguarda le </p>
<p>telecamere installate a fini di tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di </p>
<p>reati, anche se non obbligatorio, il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini. </p>
<p>Con riferimento alle telecamere collegate tra soggetti diversi, sia pubblici che privati ( i c.d. “sistemi </p>
<p>integrati”), dovranno essere implementate specifiche misure di sicurezza per evitare eventuali accessi </p>
<p>abusivi alle immagini. I sistemi di videosorveglianza intelligenti (ad esempio riconoscimento facciale) invece, </p>
<p>dovranno essere preventivamente verificati dal Garante. </p>
<p>Per quanto concerne i sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di lavoro, il Garante ribadisce che gli </p>
<p>stessi dovranno essere installati nel rispetto delle norme in materia di lavoro con specifico riferimento al </p>
<p>divieto di controllo a distanza dei lavoratori.  </p>
<p>L’autorità ammette l’installazione di telecamere in particolari reparti di ospedali e luoghi di cura, ma </p>
<p>l’accesso alle immagini dovrà essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. </p>
<p>Ammesse sono anche le telecamere negli istituti scolastici per prevenire atti vandalici, ma esclusivamente </p>
<p>con riprese su aree circoscritte e negli orari di chiusura dell’istituto. </p>
<p>Infine è resa lecita anche l’installazione di telecamere sui mezzi di trasporto pubblici (taxi compresi) e presso </p>
<p>le fermate, obbligatoria sarà la segnalazione del sistema di videosorveglianza, per garantire quindi la </p>
<p>sicurezza ma anche la privacy dei cittadini.  </p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/COMUNICATO-STAMPA-GARANTE-PRIVACY.pdf">COMUNICATO STAMPA GARANTE PRIVACY</a><a href="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/cartello-videos..jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-489 aligncenter" title="cartello videos." src="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/cartello-videos.-150x150.jpg" alt="cartello videos." width="150" height="150" /></a></p>
<p> </p>
<div><span style="font-family: Helvetica; line-height: normal;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[ L&#8217;obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano 
fino a 15 dipendenti 
L’art.37 c. 11 del D.Lgs 81/08 dispone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all&#8217;evoluzione o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi. 
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’aggiornamento periodico per i Rappresentanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano </p>
<p>fino a 15 dipendenti </p>
<p>L’art.37 c. 11 del D.Lgs 81/08 dispone che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere </p>
<p>periodicamente ripetuta in relazione all&#8217;evoluzione o all&#8217;insorgenza di nuovi rischi. </p>
<p>Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la </p>
<p>Sicurezza,  è esteso anche agli RLS di Aziende con numero di dipendenti inferiore a 15, nell’ipotesi di </p>
<p>evoluzione e insorgenza di nuovi rischi, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal </p>
<p>datore di lavoro.</p>
<p><span style="color: #551a8b; text-decoration: underline;"><a href="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/aggiornamento-periodico-RLS4.pdf"></a><a href="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/CHIARIMENTI-MIN.LAVORO-AGGIORNAMENTO-RLS.pdf">CHIARIMENTI MIN.LAVORO AGGIORNAMENTO RLS</a></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO</title>
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		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[
1 Agosto 2010 OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
Il mondo del lavoro, soprattutto negli ultimi anni, ha visto  l’insorgenza di nuovi rischi sociali, in particolare rischi di natura psicosociale (stress, burnout e mobbing). Esiste quindi la necessità di valutarli per garantire il pieno benessere sul luogo di lavoro, a tutela della sicurezza e della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;">
<p>1 Agosto 2010 OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;">Il mondo del lavoro, soprattutto negli ultimi anni, ha visto  l’insorgenza di nuovi rischi sociali, in particolare rischi di natura psicosociale (stress, burnout e mobbing). Esiste quindi la necessità di valutarli per garantire il pieno benessere sul luogo di lavoro, a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;">A partire dal 1 Agosto 2010 ogni Datore di Lavoro dovrà provvedere alla valutazione del rischio stress-lavoro correlato, come definito nel D.Lgs 81/08.</p>
<div><span style="font-family: Helvetica, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><a href="http://www.venetaconsulenze.it/wp-content/uploads/2010/05/articolo-stress3.doc">Visualizza articolo Gazzettino</a></span></span></div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI -SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ RIFIUTI</title>
		<link>http://www.venetaconsulenze.it/2010/04/obbligo-di-iscrizione-al-sistri-sistema-di-controllo-e-tracciabilita-rifiuti/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[29 Aprile 2010 OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SISTRI -SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ RIFIUTI-
Entro il 29 Aprile 2010 le Aziende produttrici di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, o del down stream (demolizione, costruzione, e rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>29 Aprile 2010</strong></span> <strong>OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>SISTRI</strong></span><strong> -SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITÀ RIFIUTI-</strong></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;">Entro il 29 Aprile 2010 le Aziende produttrici di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, o del down stream (demolizione, costruzione, e rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo) devono provvedere all’iscrizione al SISTRI.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica;">Entro tale data gli stessi soggetti saranno tenuti al primo versamento del contributo annuale di adesione.</p>
<div><span style="font-family: Helvetica, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><br />
</span></span></div>
]]></content:encoded>
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		<title>Rischio radiazioni ottiche artificiali nei luoghi di lavoro</title>
		<link>http://www.venetaconsulenze.it/2010/04/rischio-radiazioni-ottiche-artificiali-nei-luoghi-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
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		<description><![CDATA[26 Aprile 2010: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEI LUOGHI DI LAVORO 
Entro il 26 Aprile 2010 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali, con particolare riferimento agli effetti tossici che queste possono avere su occhi e cute.
La valutazione deve essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span style="text-decoration: underline;"><strong>26 Aprile 2010</strong></span><strong>: OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NEI LUOGHI DI LAVORO </strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Entro il 26 Aprile 2010 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione del rischio derivante dall’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali, con particolare riferimento agli effetti tossici che queste possono avere su occhi e cute.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">La valutazione deve essere effettuata con riferimento a:</p>
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">misurazione dei 	livelli di radiazioni ottiche artificiali a cui i lavoratori sono 	esposti;</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">eventuali 	attrezzature di lavoro alternative al fine di ridurre i valori di 	esposizione;</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">eventuali metodi di 	riduzione dell’esposizione o, ove possibile, l’eliminazione;</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">sorveglianza 	sanitaria.</p>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Il rischio di radiazioni ottiche artificiali è presente dove vengono utilizzate attrezzature, macchine ed impianti che comportano l’emissione di radiazioni UV (comprendenti UVA, UVB, UVC), visibili, infrarosse e laser.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Le  più diffuse tipologie di macchinari che costituiscono sorgente per tali radiazioni sono ad esempio:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="JUSTIFY">- lampade per indurimento resine, ricerca difetti, fotoincisione;<br />
- lampade “a luce diurna” (per teatri di posa, studi fotografici etc.);<br />
- lampade per la sterilizzazione;<br />
- attrezzature per la saldatura (ad arco e al plasma);<br />
- forni di fusione;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="JUSTIFY">- riscaldatori radianti;<br />
- attrezzature per trattamenti estetici;<br />
- laser.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="JUSTIFY">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Successivamente alla verifica di tale esposizione potrebbe essere necessario l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio eventualmente già redatto.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY">Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro, Dirigente e Medico Competente, in caso di mancato adempimento a tale obbligo, sono quelle previste  negli artt. 219 e 220 del Testo Unico (D.Lgs 81/08).</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
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		<title>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: &#8220;Passaporto a punti&#8221; per chi lavora in edilizia.</title>
		<link>http://www.venetaconsulenze.it/2009/12/sistema-di-qualificazione-delle-imprese-e-dei-lavoratori-autonomi-passaporto-a-punti-per-chi-lavora-in-edilizia/</link>
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		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veneta Consulenze</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 27  comma 1 bis del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106 del 20 Agosto 2009 fa riferimento ad un sistema di qualificazione (a punti) delle imprese e dei lavoratori autonomi la cui attuazione è prevista per il 20 agosto 2010.
I criteri di assegnazione dei punti sono la perizia tecnica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;art. 27  comma 1 bis del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106 del 20 Agosto 2009 fa riferimento ad un sistema di qualificazione (a punti) delle imprese e dei lavoratori autonomi la cui attuazione è prevista per il 20 agosto 2010.<br />
I criteri di assegnazione dei punti sono la perizia tecnica, (storicità dell&#8217;impresa) e i crediti formativi eventualmente acquisiti nel tempo.<br />
In questa ottica, l&#8217;Inail, Formedil, Ministero del Welfare e sindacati, attraverso l&#8217;istituzione di un corso di formazione obbligatorio dichiarano guerra agli infortuni nel settore.<br />
Secondo quanto stabilito dall&#8217;intesa già operativa, in forma sperimentale, tutti gli operai che mettono piede per la prima volta in un cantiere sono obbligati a frequentare un corso di preparazione di 16 ore.<br />
Le 16 ore sono, infatti, il punto di partenza di un percorso formativo che intende, accompagnando nel tempo il lavoratore, dare delle competenze di base a tutti i nuovi lavoratori.<br />
L&#8217;iniziativa rappresenta un primo passo in direzione di quella &#8220;formazione continua&#8221;, che è alla base di una efficace azione di prevenzione, in grado di garantire una specifica ed adeguata formazione alla sicurezza per tutte le figure e i ruoli professionali coinvolti.<br />
Il corso di 16 ore è strettamente legato alla creazione del Libretto formativo del lavoratore, che viene rilanciato del recente decreto legislativo 106/2009, alla cui base vi è la creazione di un database in cui verrà registrato un profilo completo e aggiornato del percorso professionale e che rappresenterà il punto terminale del percorso stesso.</p>
<p>Fonte Inail.</p>
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